BENEFIT AI DIPENDENTI NEL 2023 E 2024
Doppio binario per il 2023
Nell’ambito del rapporto di lavoro vengono riconosciuti ai dipendenti beni e servizi aggiuntivi alla retribuzione (c.d. “fringe benefit”), che costituiscono nel loro insieme il sistema del welfare aziendale, che un’azienda mette a disposizione dei suoi dipendenti e delle loro famiglie al fine di migliorarne la vita privata e lavorativa.
Il decreto legge 48/2023 ha previsto, solo per il 2023, ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a 3mila euro del limite di esenzione dei fringe benefit. Inoltre solo per costoro, tra i benefit da includere nella soglia di esenzione, rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Ai lavoratori senza figli a carico continuerà, invece, ad applicarsi la soglia di esenzione “tradizionale” di 258,23 euro.
Importi per il 2023
Limitatamente all’anno 2023 viene disposto un doppio plafond:
• il primo, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, co. 3, prima parte del terzo periodo, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, prevede che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’ art. 12 , co. 2, del citato Tuir, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
• il secondo, è l’ordinario limite di 258,23 euro, previsto dall’art. 51, co. 3, del citato Tuir, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni sopra indicate, vale a dire la presenza di figli a carico e che non include le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.
A chi si applica l’importo di 3.000 euro
Solo per il 2023, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, co. 3, prima parte del terzo periodo del Tuir, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000:
- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, a carico del lavoratore* (che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, co. 2 del Tuir;
- le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, e dell’energia elettrica e del gas naturale.
Limite di esenzione dei benefit a 3mila euro anche per chi ha un solo figlio a carico e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Il limite non si riduce se il figlio è a carico al 50%: due genitori lavoratori potranno usufruire di un limite complessivo di 6mila euro.
Il limite di 3mila euro è valido anche per i benefit che, per scelta del lavoratore, sono stati, in tutto o in parte, concessi in luogo dei premi di risultato detassabili. Il superamento dei 3mila euro comporta il pagamento di tasse e contributi sull’intero ammontare e non soltanto sulla quota parte eccedente.
Il benefit fino a 3mila è applicabile sia ai dipendenti sia alle persone che percepiscono redditi assimilati, come i co.co.co. I benefit possono essere concessi anche ad personam.
* si considerano a carico i figli che abbiano un reddito non superiore ad euro 2.840,51, o se di età non superiore a ventiquattro anni, un reddito non superiore ad euro 4.000.
Come si calcola
L’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi, e spetta altresì nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione poiché per i figli percepisce l’assegno unico e universale. Qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione del figlio a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, il limite di 3mila euro è applicabile a entrambi, in quanto il figlio resta a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore.
La condizione di figlio a carico deve essere verificata al 31 dicembre, pertanto trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.
Qualora dovesse venire meno tale presupposto (ad esempio per superamento della soglia reddituale), il lavoratore sarà tenuto a comunicarlo prontamente al datore.
Prevista una dichiarazione
Con circolare n. 23/E del 1.08.2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi sulla corretta applicazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori con figli a carico.
Il limite di 3mila euro si applica previa dichiarazione da parte del lavoratore al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico. Senza dichiarazione il beneficio non è fruibile. Non è prevista una forma specifica: la dichiarazione potrà essere sottoscritta anche digitalmente e fornita secondo le modalità indicate dal datore di lavoro. Ad ogni modo è opportuno che quest’ultimo conservi la dichiarazione ai fini probatori.
Nel caso di perdita dei requisiti, avvenuta successivamente alla predetta dichiarazione, il lavoratore dovrà darne comunicazione al sostituto d’imposta e quest’ultimo è tenuto a recuperare a tassazione gli importi in precedenza esclusi, entro la scadenza prevista per il conguaglio di fine anno.
Dove presenti le RSU, i datori di lavoro che applicheranno il maggior limite in commento sono tenuti a effettuare un’informativa preventiva; tale informativa potrà tuttavia essere prodotta al più tardi entro la conclusione del periodo d’imposta 2023.
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bozza
DICHIARAZIONE AI FINI DELL’EROGAZIONE DI FRINGE BENEFIT
PER I LAVORATORI DIPENDENTI CON FIGLI A CARICO
(Art. 40, c. 3 D.L. n. 48/2023, conv. L. n. 85/2023)
Con riferimento all’aumento della soglia di esenzione a € 3.000,00 per l’erogazione di beni e/o servizi riconosciuta ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, c. 2, del Tuir introdotta dal D.L. 4.05.2023, n. 48, conv. con legge 3.07.2023 n. 85, nel rispetto delle previste modalità attuative, il sottoscritto ………………………………….., codice fiscale ……………………………….., lavoratore dipendente dell’impresa …………………………………….
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
● di aver diritto all’applicazione del maggior limite di esenzione dei fringe benefit (art. 51, c. 3, terzo periodo del Tuir) di cui in premessa;
● che i figli indicati nel prospetto che segue non possiedono nel periodo di imposta 2023 un reddito complessivo superiore a € 2.840,51 o € 4.000,00 per i figli di età non superiore a 24 anni:
Nr |
Cognome e nome |
Luogo di nascita |
Data di nascita |
Codice fiscale |
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Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza.
Data ………………………… In fede ………………………….
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Bonus carburante
Il bonus carburante di euro 200 è stato rinnovato per il 2023 dall’art. 1, D.L. 14 gennaio 2023, n. 5, convertito dalla L. 10 marzo 2023, n. 23; pertanto il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore.
Analogamente a quanto disposto per l’anno precedente, il bonus non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore, ma a differenza dall’anno precedente l’esclusione dal concorso al reddito non rileva ai fini contributivi.
Cumulabilità con altre agevolazioni
La citata circ. n. 23/E/2023 si sofferma anche sui rapporti con il bonus carburante, prorogato per il 2023, rinviando, per quanto compatibili, ai chiarimenti forniti con la circ. n. 35/E/2022.
In sintesi al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere:
a) un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina
b) e un valore di:
- euro 3.000 per i soggetti con figli a carico per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
- di euro 258,23 per gli altri soggetti per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).
Anticipazione sui benefit del 2024
La legge di Bilancio per il 2024, nel testo inviato all’esame del Parlamento, prevede per il solo 2024, che la fascia di esenzione dei benefit sia pari 1.000 euro generalizzata per tutti i lavoratori con e senza figli e riguardi anche le spese erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce, e gas) e delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo contratto per l’acquisto della prima casa. L’inclusione di questi due ultimi elementi costituisce una novità rispetto a quanto previsto dall’art. 40 del D.L. 48/2023 (L. 85/2023).
Con riferimento alla nuova soglia di 1.000 euro ora individuata, non si pone più la condizione che limitava la precedente agevolazione (3.000 euro) ai soli lavoratori con figli; quest’ultima viene comunque ripresa, in quanto solo per i lavoratori dipendenti con figli il limite di 1.000 euro sale a 2.000 euro.
03/11/2023